Art. 1.
(Istituzione di un fondo speciale per l'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici).

      1. A decorrere dai rinnovi contrattuali dei settori pubblico e privato successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo contributivo nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici erogati, fino a un massimo di 700 euro, a favore dei soggetti già lavoratori dipendenti del medesimo settore.